Treviso, 20 ottobre 2011,
ALLEGATO “A” REP.70041 RACC. 32239
STATUTO
CAPITOLO 1°
COSTITUZIONE
ART.1
E’ costituita un’Associazione apartitica e apolitica denominata
“HELP FOR CHILDREN VENETO ONLUS”
con sede nel Comune di Quarto d’Altino (VE) in via Abate Tommaso 2.
L’Associazione ha carattere volontario, non persegue fini di lucro, svolge compiti di utilità pubblica e sociale. L’associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART.2
L’Associazione svolge attività in ambito nazionale ed internazionale.
PRINCIPI E SCOPI GENERALI
ART.3
Riunisce in Associazione quanti operano in soccorso e assistenza di popolazioni colpite da infortuni di varia natura, calamità naturali e catastrofi;
con l’intento di:
salvaguardare e proteggere persone e beni;
favorire attività di promozione e solidarietà sociale.
CAPITOLO 2°
SOCI
ART.4
Possono essere Soci dell’Associazione tutte le persone fisiche, di ambo i sessi, che condividono le finalità dell’Associazione; maggiorenni in regola con le norme di Pubblica Sicurezza, che ne facciano richiesta e che versino all’atto di iscrizione la quota di associazione, il cui ammontare sarà stabilito annualmente dall’Assemblea dei Soci.
ART.5
La richiesta di adesione va fatta per iscritto e deve contenere l’esplicita dichiarazione di aver preso visione del presente Statuto e di impegnarsi all’osservanza dello stesso. L’iscrizione si intende fatta per l’anno solare ( 1° gennaio-31 dicembre )
ART.6
Ogni Socio partecipa alla vita dell’Associazione, può intervenire nelle assemblee esprimendo liberamente il proprio pensiero sulle iniziative, attività e su tutte le questioni riguardante l’Associazione.
ART.7
I Soci si distinguono in Ordinari, Sostenitori e Benemeriti, tutti aventi pari diritto di voto.
Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota d’ iscrizione annuale e si impegnano di fatto, collaborando con spirito di gruppo, alle varie attività che l’Associazione intraprende. Tale attività deve essere prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito.
Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.
Sono Soci Benemeriti coloro dichiarati tali dall’Assemblea per aver erogato particolari benefici morali e materiali all’Associazione.
ART.8
I Soci hanno diritto:
- Ad avere la tessera dell’Associazione
- Al voto nell’Assemblea, purchè l’iscrizione risalga ad almeno 6 (sei) mesi prima di quello fissato per l’assemblea stessa.
- Ad essere eletti alle cariche sociali dell’Associazione
- Ad avere copia dello Statuto e degli eventuali Regolamenti dell’Associazione
- A frequentare i locali dell’associazione
- Alle eventuali pubblicazioni dell’Associazione.
ART.9
I Soci che recedono, che sono stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione hanno diritto a presentare le loro giustificazioni; non hanno diritto ad alcun rimborso.
La qualità di Socio non è trasferibile e si può perdere per:
- DIMISSIONI: le quali però non esonerano il Socio da eventuali impegni assunti e principalmente quanto stabilito dall’art. 6 del presente Statuto;
- ESPULSIONE: deliberata dal Consiglio di Amministrazione per non aver osservato quanto stabilito dal presente Statuto ed in particolare dagli art. 1 e 6 e con ratifica dell’assemblea ordinaria.
- PERDITA DEI REQUISITI: di cui all’art. 4 del presente Statuto;
- INDEGNITA’: che sarà sancita dal Consiglio di Amministrazione e con ratifica dell’Assemblea ordinaria;
- DECESSO
- MANCATO versamento della quota sociale
CAPITOLO 3°
ORGANI SOCIALI
ART.10
Sono organi Sociali dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori dei Conti se istituito
Tutte le cariche Associative sono assunte a titolo gratuito.
Non sono eleggibili tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività remunerate dall’Associazione.
ART.11
L’Assemblea dei Soci è l’Organo sovrano dell’Associazione; è costituita da tutti i Soci di cui al capitolo 2° del presente Statuto.
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano i Soci.
Deve essere convocata almeno una volta all’anno per gli adempimenti di cui all’art. 12, ordinaria.
Può essere convocata : ogni qualvolta si ravvisi la necessità, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o per richiesta di almeno 1/3 dei membri dei componenti il Consiglio di Amministrazione, o per richiesta di almeno il decimo dei Soci, straordinaria.
Le richieste di convocazione dell’Assemblea devono essere fatte per iscritto, motivate e sottoscritte dai richiedenti.
La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante lettera (mail, fax, posta ) e affissa in bacheca, almeno 5 ( cinque ) giorni prima di quello stabilito per l’Assemblea e contiene l’ordine del giorno da discutere.
Per essere valida e deliberare, l’Assemblea deve essere composta da almeno il 50% dei Soci in prima convocazione ed in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, da qualunque sia il numero dei Soci.
ART.12
L’Assemblea delibera sul Bilancio Preventivo e Consultivo, approva la relazione del Presidente. Il programma delle attività da effettuarsi nell’anno dall’Associazione, elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Determina le quote annuali di associazione, delibera su tutto quanto demandato alla sua competenza per legge e per statuto e nessun Socio può essere sospeso neppure temporaneamente in occasione dell’Assemblea.
ART.13
Hanno diritto a intervenire all’Assemblea tutti i Soci, a prescindere dalla loro tipologia, che non siano morosi nel pagamento della quota annua di associazione.
I Soci, se impediti, possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci mediante delega scritta.
Ogni Socio può rappresentare solo un altro socio.
Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di invitare, di volta in volta ai lavori dell’Assemblea, anche non Soci, la cui partecipazione sia ritenuta utile agli scopi dell’Associazione.
Questi ultimi non hanno diritto di voto.
ART.14
La Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vice-Presidente.
In mancanza di entrambi l’Assemblea designa un proprio Presidente.
Funge da Segretario il Segretario, o un suo delegato.
Compete al Presidente dell’Assemblea di verificare la regolarità delle deleghe e della costituzione dell’Assemblea, presiede alla discussione, stabilire le modalità di votazione, controllare l’esito e proclamare il risultato.
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.
Dalle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea sarà redatto verbale a cura del Segretario, il quale lo sottoscriverà assieme al Presidente e sarà esposto all’Albo in libera visione a tutti i Soci.
ART.15
Le modifiche allo Statuto sono di pertinenza dell’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% + 1 dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.
Per le nomine relative al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei Conti e ad ogni altro caso concernente persone, le votazioni vengono espresse con scheda segreta dall’Assemblea Ordinaria.
Le variazioni imposte dalle leggi dello Stato sono di competenza del Consiglio di Amministrazione e saranno ratificate dall’Assemblea nella prima riunione utile.
ART.16
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ( cinque ) a un massimo di 11 ( undici ) membri eletti dall’Assemblea dei Soci e in ogni caso deve essere sempre dispari.
Il Consiglio di Amministrazione viene eletto sulla base di candidati nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, liste che devono pervenire al Consiglio di Amministrazione almeno 20 giorni prima della data fissata per l’assemblea che lo nomina. Nell’avviso di convocazione ai Soci per l’elezione sarà inserita la lista dei candidati. Ogni Socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Nessuno può essere candidato in più di una lista. I voti ottenuti saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell’ordine della stessa previsto e verranno disposti in un’unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l’ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni, i suoi membri possono essere riconfermati alla fine del mandato e sostituito in qualsiasi momento. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione, salvo il rimborso delle spese a piè di lista sostenute per l’Associazione e preventivamente autorizzate e le prestazioni degli Associati sono completamente volontarie e gratuite.
ART.17
Il Consiglio di Amministrazione nomina, nel suo seno, un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Sono ineleggibili alla carica di Presidente e Vice-Presidente chi ricopre incarichi amministrativi in organismi avente carattere di Ente Pubblico o Privato. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta, motivata, scritta da parte di almeno 1/3 dei Consiglieri e comunque almeno quattro volte l’anno.
La convocazione è fatta con le stesse modalità previste per l’Assemblea dei Soci ed in caso di urgenza può essere fatta via e-mail o fax almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Per la validità, delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART.18
Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in caso d’assenza di entrambi dal Consigliere più anziano d’età presente. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza eccezioni di sorta, e più separatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, che non siano per Legge e per Statuto, in modo tassativo, riservati all’Assemblea dei Soci.
ART.19
I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica e sono sostituiti di non eletti nell’ordine dei voti ottenuti, in caso di parità di voti il maggiore di età.
ART.20
Il Presidente , in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio e in casi urgenti può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica dello stesso alla prima riunione.
Art.21
Il Segretario, conformemente alle direttive impartite dal Presidente, sovrintende ai vari servizi dell’Associazione, sorvegliandone e curando l’attività ed è responsabile della tenuta dei registri e documenti dell’Associazione. Il Tesoriere cura gli incassi, i pagamenti e i depisiti del fondo dell’Associazione avvalendosi di un conto corrente bancario con deposito di firma. Hanno parimenti la firma depositata, il Presidente e il Vice-Presidente, con l’obbligo di firma congiunta di almeno due persone per una cifra superiore ad euro 1.000,00 (mille/00).
ART.22
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione dell’Associazione. Esso è composto da 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra coloro che fanno parte del Consiglio di Amministrazione; dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili alla fine del mandato.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione di Bilancio Consultivo. Nel caso di cessazione, dimissioni, ecc. di un membro del Collegio, viene sostituito da primo dei non eletti ed in caso di parità di voti, dal più anziano di età, per il rimanente periodo del mandato del Collegio già in essere . Per l’elezione sulla base di liste dei membri del Collegio si rinvia all’articolo 16 del presente Statuto.
ART.23
Il Presidente Onorario è nominato dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio, per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore dell’Associazione.
Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
ART.24
L’atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull’attività, approvati dall’Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge.
CAPITOLO 4°
FONDO SOCIALE – PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO
ART.25
L’Associazione provvede a finanziare la propria attività con i seguenti proventi:
- Quote annuali versate dai Soci
- Contributi di Enti Pubblici e privati
- Utili derivanti da iniziative e organizzate direttamente dall’Associazione e con la partecipazione della stessa
- Ogni altra entrata, ammessa ai sensi della legge 383/2000
- Eventuali fondi di riserva ( conseguenti ad eccedenze di bilancio )
ART.26
Qualsiasi proprietà o proventi dell’Associazione non possono essere ceduti ai Soci, o a Terzi, neppure in forma indiretta e gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività statutarie.
ART.27
L’esercizio finanziario dell’Associazione termina al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sarà predisposto, dal Consiglio di Amministrazione, il Bilancio Consultivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il Consuntivo stesso.
Entro il 31 Dicembre dovrà essere predisposto, dal Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di Previsione per l’esercizio successivo, che sarà sottoposta all’Assemblea con il Bilancio Consuntivo.
CAPITOLO 5°
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART.28
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART.29
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio e gli utili della stessa non possono essere divisi, ma dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1993, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CAPITOLO 6°
VARIE
ART.30
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle leggi in vigore riguardanti le Associazioni “no profit” ed alle norme del Codice Civile ed in particolare alla legge n. 266 del 11 agosto 1991.
L’Associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi con altre Associazioni.
L’Associazione può aderire a un Organo Associativo Nazionale/Regionale, che consegua le stesse finalità dell’Associazione, con diritto di partecipare all’attività e alle nomine dello stesso.